Quello che devi sapere sull'assicurazione R.C.auto

Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza r.c.auto

Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione fino a lire 4.848.000 e l'obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati agli altri

Attenzione: il mancato pagamento del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione

Con la polizza r.c.auto è l'assicurazione che paga agli altri (i cosidetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti della somma indicata in polizza (il cosidetto massimale).

La legge prevede un limite minimo di 1.5 miliardi di lire che, ad esempio in caso di danni a più persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover risarcire ai terzi il danno eccedente

Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo costo aggiuntivo

Sappi inoltre, che la polizza copre anche i danni subiti dai tuoi passeggeri limitamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per responsabilità del conducente del tuo veicolo. Non copre invece quelli subiti dal conducente stesso

Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te rimborsato della somma pagata. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge


Ad Esempio:
  •  se il conducente responsabile del sinistro è privo di valida patente
  •  nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione
  •  se il conducente, al momento del sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ricordati quindi di leggere attentamente le esclusioni previste dalla polizza

Attenzione: in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle tariffe sono state ampliate le formule di "personalizzazione" delle polizze, che adattano le garanzie ed il loro prezzo al tipo di veicolo, alle caratteristiche personali dell'assicurato e al numero di sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore e riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni inesatte o incomplete può comportare da parte tua l'obbligo di rimborsare l'assicuratore, in tutto o in parte la somma che ha pagato a causa del sinistro.


Cosa fare al momento del sinistro

Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno.E' quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coninvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità

E' necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni

  • compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;
  • firmarlo e possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;
  • se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente;

Se nessuno dei due conduncenti ha con se il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:

  • data, luogo ora del sinistro;
  • tipo e targa dell'altro autoveicolo;
  • compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare dal contrassegno esposto sul parabrezza);
  • cognome, nome, indirizzo, numero di telefono del conducente dell'altro veicolo
  • generalità del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente
  • descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
  • generalità degli eventuali feriti
  • generalità degli eventuali testimoni
  • autorità eventualmente intervenute

Come fare la denuncia del sinistro

E' assolutamente consigliabile che la denuncia venga effetuata utilizzando il modulo blu. Se questo non era disponibile al momento del sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo.

In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta.


Come ottenere il risarcimento
La procedura "CID" - Convenzione Indennizzo Diretto

Questa procedura consente all'assicurato che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dal proprio assicuratore e si applica quindi :

  • il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti;
  • si tratta di un urto fra soli due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID);
  • non vi sono danni alle persone

In tal caso l'assicuratore

  • raccoglie la denuncia di sinistro e ne rilascia ricevuta dall'assicurato; la ricevuta non è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata;
  • Indica all'assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; mette altresì a disposizione dell'assicurato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto.
  • provvede alla perizia del danno entro 10 giorni da quello in cui è stato messo a disposizione il veicolo;
  • entro i 15 giorni successivi alla perizia :
    • A) in caso di accordo con l'assicurato, paga l'importo concordato e contestualmente può chiedere ricevuta;
    • B) in caso di disaccordo (ad esempio sull'entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro) paga la somma che ritiene dovuta.

In quest'ultimo caso l'assicurato incassa la somma e può rivolgersi al proprio assicuratoreoppure all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo la procedura "ORDINARIA") per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita.

Qualora nel corso della procedura CID, l'assicuratore rilevi fatti che impediscano l'applicazione della procedura stessa, ne informa l'assicurato, invitandolo a rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (Con le procedure indicate al successivo paragrafo (La procedura "ORDINARIA"), al quale, contestualmente, trasferisce la pratica.


La procedura ordinaria
Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la seguente procedura:

A. Il danneggiato :

    invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

    La raccomandata deve:

  • avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza una dettagliata descrizione del sinistro contenente gli elementi indicati in precedenza
  • indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per le perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandat, nei normali orari di lavoro);
  • contenere ogni indicazione utile per la valutazine di eventuali danni alle persone
  • avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non sino subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una raccomandata.

A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A.l'assicuratore:

  • indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il dennaro con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità
  • mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;
  • provvede all'accertamento dei danni;
  • se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento;
  • se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiere di non dover fare l'offerta.

Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge :

  • nel caso di soli danni materiali e/o lesioni alle persone guarite entro 40 giorni dal sinistro (che non comportino invalidità permanenti), entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
  • nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata

il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicuratore può :

  • dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione
  • dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese
  • non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.

A2. Se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A e nei casi di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti, l'assicuratore:

  • Indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il denaro con il relativo recapito, numero di telefono e reperibilità
  • indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento
  • mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto
  • provvede all'accertamento dei danni;
  • se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento
  • concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo e , contestualmente al versamento, può chiedere ricevuta;
  • Se il danno risulta non risarcibile, ne da comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata

Attenzione La legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 ann, ricordati quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata (possibilmente con ricevuta di ritorno)


Fondo di garanzia vittime della strada

Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti massimali obbligatori, nei seguenti casi :

  • 1) sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone
  • 2) sinistri causati da veicoli non assicurati, per danni alle persone ed anche con una franchigia di 500 EURO (circa 1 milione di lire), per danni alle cose
  • 3) sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa"

Nei casi 1 e 2 occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformamente al precedente punto A alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di Garanzia per le vittime della strada, Via Paisiello, 33 - 00198 Roma e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso 3, poichè la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare cui deve essere trasmessa.


Incidenti provocati da veicoli stranieri

Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformamente al precedente punto A) all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.

Se invece l'incidente è avvenuto all'estero , la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato, (l'equivalente dell'UCI italiano). E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicurazione del veicolo straniero


Accordi tra imprese di assicurazione per facilitare il pagamento

Quasi tutte le imprese hanno aderito ad Accordi promossi dall'ANIA, che tendono a facilitare la liquidazione dei danni ed a rendere più veloce il risarcimento.

Se si ritiene applicabile uno degli Accordi sotto brevemente illustrati, prima di attivale la procedura di risarcimento è assolutamente necessario rivolgersi al proprio assicuratore per ottenere tutti i chiarimenti.

Accordo "Sinistri con più danneggiati"

Questo accordo si applica nel caso di collisione che abbia interessato più veicoli a motore e consente di individuare l'assicuratore a cui rivolgere la richiesta di risarcimento. Più precisamente per attivare questa procedura, è necessario che il danneggiato trasmetta la sua richiesta:

  • a) per i danni a persone o cose trasportate, direttamente all'assicuratore del veicolo che le trasportava;
  • b) per i danni a persone o cose non trasportate, direttamente all'assicuratore del veicolo che le ha urtate;
  • c) per i danni al veicolo, direttamente all'assicuratore del veicolo stesso, ms solo nel caso di collisione fra almeno tre veicoli;
  • d) per i danni alla persona e alle cose del conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole, direttamente all'assicuratore del veicolo da lui condotto, ma solo nel caso di collisione tra almeno tre veicoli

Questa procedura si applica per i danni a cose e/o persone non superiori ai 100 milioni di lire (iva compresa). Ove peraltro il danno complessivamente considerato fosse superiore ai 20 milioni di lire (iva compresa), l'assicuratore del responsabile può decidere di trattare direttamente il danno. In tal caso ne sarà data informazione al danneggiato.

Accordo "Sinistri catastrofali"

Questo accordo ha lo scopo di facilitare la gestione di incidenti che coinvolgono almeno 40 veicoli (ad esempio maxitamponamenti in autostrada) Tuttavia una speciale commissione costituita dall'ANIA può in determinati casi dichiarare applicabile l'accordo per gli incidenti che coinvolgono almeno 20 veicoli. In questi casi ciascun assicuratore, provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente incolpevo o solo parzialmente colpevole e veicolo) nonchè delle persone da lui trasportate, a prescindere dalla responsabilità dell'assicurato.

La richiesta di risarcimento pertanto va inviata all'assicuratore così individuato

L'esborso massimo per il risarcimento di tutti i danni causati da ciascun veicolo con un impresa aderente all'accordo è di lire 3 miliardi (iva compresa).

Accordo ANIA-Carrozzieri

Il danneggiato può rivolgersi ad una delle carrozzerie convenzionate e ottenere, una volta concordato il danno per la parte risarcibile, che il costo della riparazione fino a 10 milioni di lire (IVA compresa), venga corrisposto direttamente dall'assicurato al carrozziere.

Nel caso di danni di maggiore entità o di altra natura, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente all'assicuratore


* Per eventuali problemi relativi ai sinistri e' possibile rivolgersi al servizio clienti di Nuova Tirrena Agenzia Generale STEFANO ZEDDA via Riva Villasanta 171, cagliari tel 070/503737 - 070/501950 - e-mail*


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